Ambiente

La questione Ambientale

L’enorme uso di amianto nella nostra società ci ha lasciato oltre  a l’immane strage di uomini e donne, un’altra eredità sul nostro territorio, ovvero la sua bonifica.

Il massiccio utilizzo, anni addietro, di materiali composti come le lastre in cemento amianto, comunemente chiamate Eternit dal nome dell’azienda che le produceva, ha posto l’importante problema della bonifica.

La dispersione delle fibre nell’aria dovuta al deterioramento delle lastre di cemento-amianto è un problema che riguarda tutti i cittadini perché è un problema di salute pubblica.

Giova ricordare che al momento, non ci sono evidenze scientifiche della nocività dell’ingestione di fibre d’amianto rilasciate da vecchie tubature in Eternit, tuttavia è bene considerare la sostituzione con materiali alternativi.

Tutt’altra attenzione va posta invece nei materiali che possono rilasciare fibre di amianto nell’aria e potenzialmente inalabili.

Ecco dunque qui sotto un breve vademecum per un corretto approccio  alla bonifica

n.b.: Alcuni dati sono soggetti ad aggiornamenti per cui vi invitiamo a verificare presso il sito internet della Regione o del vostro Comune eventuali variazioni.

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA44/

Informazioni utili relative alla bonifica di materiali contenenti amianto (mca)

Gli interventi di bonifica su manufatti dove vi sia la presenza di amianto sono così classificati dal D.M. 6/9/94:

Incapsulamento

Consiste nel trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Il principale inconveniente è rappresentato dalla permanenza nell’edificio del materiale di amianto e la necessità di verificare periodicamente l’efficacia dell’incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento. Il DM 20/8/99 definisce i requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti, diversificati a seconda del tipo di bonifica, e i protocolli di applicazione degli incapsulanti e prevede un’attestazione della corretta applicazione del prodotto da parte della ditta esecutrice. Il rischio per i lavoratori addetti e per l’inquinamento dell’ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione. L’incapsulamento è il trattamento di elezione per i materiali compatti di tipo cementizio ed è sconsigliato per i materiali friabili.

Confinamento

Consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi il MCA dalle restanti aree dell’edificio. Viene sempre abbinato ad un trattamento con incapsulante per evitare il rilascio continuo di fibre all’interno del confinamento. Rispetto all’incapsulamento, presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti. È indicato nel caso di materiali facilmente accessibili, in particolare per bonifica di aree circoscritte. Non è indicato quando sia necessario accedere frequentemente allo spazio confinato. Anche in questo caso il rischio per i lavoratori addetti e per l’inquinamento dell’ambiente è generalmente minore rispetto alla rimozione.

Rimozione

La rimozione avviene in cantieri realizzati con particolari caratteristiche di sicurezza, previste dalla normativa. È il procedimento più diffuso perché elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche cautele per le attività che si svolgono nell’edificio. Comporta un rischio più elevato per i lavoratori addetti e per la contaminazione dell’ambiente. In funzione del tipo di materiale contenente amianto da rimuovere, il rischio è più alto se il materiale è friabile o più contenuto se compatto. Produce notevoli quantitativi di rifiuti pericolosi che devono essere correttamente smaltiti in discariche autorizzate.

Nota: Per il materiale contenente amianto in opera, se non rimosso, occorre un controllo periodico delle condizioni e il rispetto di idonee procedure di manutenzione e pulizia in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto.

Chi esegue le bonifiche

Le operazioni di bonifica vanno eseguite solo da ditte specializzate che sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente indirizzo internet: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/ElenchiIscritti.aspx

Le ditte specializzate sono divise in 2 categorie:

  • 10A = attività di bonifica solo su materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o retinoidi. (es: lastre tipo “Eternit”);
  • 10B = attività di bonifica come 10 A ed anche su materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali contenenti amianto.

Per interventi di incapsulamento e confinamento il titolare dell’impresa deve presentare all’organo di vigilanza competente territorialmente una notifica redatta ai sensi dell’art 250 del Dlgs 81/08, mentre per la rimozione deve presentare un piano di lavoro ai sensi dell’art. 256 del Dlgs 81/08. In questo caso, salvo motivata urgenza, i lavori possono iniziare solo trascorsi 30gg dalla presentazione del piano.

Rischi per gli operatori addetti alle bonifiche

L’operatore deve proteggersi dal rischio di inalare le fibre di amianto aero disperse.

Oltre ai rischi per la salute, l’addetto alle bonifiche è esposto ad altri rischi, non meno importanti, legati all’uso di macchine e attrezzature, alle condizioni dell’area di cantiere e del materiale da bonificare (rischio di caduta dall’alto lungo i lati liberi della copertura o per sfondamento nelle zone non portanti, urti e inciampo, ecc.), ed alle tecniche lavorative utilizzate. Rilevante il ruolo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): guanti, tute categoria III tipo 5 (con cappuccio), calzari o scarpe antinfortunistiche, maschere filtranti FFP3.

Altre importanti indicazioni sono reperibili nel sito dell’INAIL nelle “Linee guida generali da adottare durante le attività di bonifica da amianto nei siti di interesse nazionale”.

Rimozione da parte del cittadino presso la sua proprietà

Il proprietario dell’immobile che intende bonificare per proprio conto i MCA non è tenuto, per legge, purché operi esclusivamente da solo, a presentare il piano di lavoro previsto dal D. Lgs 81/08. E’ tenuto invece a rispettare le disposizioni di legge che vietano l’immissione di inquinanti in aria e a rivolgersi, per la rimozione di amianto in matrice friabile, ad una ditta specializzata di categoria 10B. Si rammenta che le lastre di cemento amianto non sono pedonabili e quindi vi è un elevato rischio di caduta per sfondamento della copertura.

Si ricorda che tali operazioni devono essere eseguite solo dopo aver indossato idonei DPI monouso quali: maschere filtranti FFP3 e tute di categoria III, tipo 5. Le operazioni di rimozione vanno fatte dopo aver impregnato la superficie delle lastre con idoneo incapsulante, togliendo i mezzi del fissaggio delle lastre solo con mezzi manuali.

Il materiale rimosso va poi posto nei bancali e avvolto in teli di plastica sigillati con nastro adesivo e correttamente etichettato quale rifiuto contenente amianto. Una volta completate le operazioni di rimozione rimane per il proprietario l’obbligo di rivolgersi ad una ditta specializzata, autorizzata al trasporto in discarica del rifiuto contenente amianto prodotto. La stessa ditta dovrà presentare una notifica all’organo di vigilanza competente e consegnare al proprietario idonea documentazione da conservare (formulario dell’avvenuto conferimento in discarica del materiale rimosso).

Avvertenze per il cittadino

Evitare assolutamente di:

  • Salire sulle lastre in cemento amianto in assenza di soletta portante;
  • Pulire le lastre, anche prima della loro rimozione, con scopa, idropulitrice o altro accessorio;
  • Usare il flessibile, trapani, seghetti o mole abrasive ad alta velocità che generino polverosità;
  • Rompere le lastre;
  • Farsi aiutare nei lavori.

Inoltre, in caso di utilizzo di idoneo impregnante per lastre di cemento-amianto, si consiglia anche di evitare di:

  • Irrorare eccessivamente le lastre;
  • Usare attrezzi ad alta pressione per impregnare;
  • Applicare l’impregnante sulle coperture ghiacciate o troppo calde.

Notifica della presenza di amianto

Per i proprietari di immobili è previsto l’obbligo di notificare alle Aziende Sanitarie la presenza di amianto in matrice friabile. In particolare, il censimento degli edifici con presenza di amianto libero (cioè quando il rilascio delle fibre nell’aria sia già in atto) o in matrice friabile, è obbligatorio per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva.

Per ogni tipo di informazioni è possibile consultare il sito: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA44/

Contributi regionali per lo smaltimento di amianto

La Regione concede contributi per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da:• edifici di proprietà privata adibiti ad uso residenziale;• edifici di proprietà di imprese;• edifici pubblici di proprietà pubblica.

I requisiti dei soggetti beneficiari, il termine e le modalità di presentazione delle domande, il limite massimo del contributo concedibile, le spese ammissibili e le modalità di concessione dei contributi sono specificati nei regolamenti pubblicati sul sito internet della Regione: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/ambiente-territorio/valutazione-ambientale-autorizzazioni-contributi/FOGLIA40/